lunedì 27 febbraio 2012

Autocertificazione del DURC

Alcuni appunti, da tenere aggiornati con le evoluzioni della normativa sul tema che definisco, per brevità, dell'autocertificabilità del DURC.
Partiamo dalla legge 106/2011 che ha introdotto un'importante novità nella normativa che regola l'acquisizione del Durc nei contratti pubblici: la possibilità per le imprese di presentare alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento degli obblighi previdenziali anziché il DURC.
Devono però ricorrere alcune condizioni:
1) si deve trattare di contratti di forniture e servizi;
2) l'importo dev'essere inferiore a ventimila euro;
L'amministrazione è comunque tenuta ad effettuare controlli periodici sulla veridicità di tali dichiarazioni sostitutive.

Ecco il testo dell'articolo:

14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

Legge 106/2011

Successivamente la legge n. 183/2011 ha introdotto nel Testo Unico sul procedimento amministrativo l'art. 44 bis che stabilische che:

Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore

Tuttavia Ministero del lavoro, Inps ed Inail, nell'interpretare questa seconda norma, tendono ad escludere che si tratti di un'ulteriore possibilità di sostituire il Durc con un auto-dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi contributivi, quanto piuttosto della possibilità per la PA di acquisire il Durc dal soggetto interessato e vagliarlo con le modalità previste per le autocertificazioni. Si vedano in questo senso due documenti recentissimi: la circolare 619 del 16 gennaio 2012, del Ministero del lavoro e la nota congiunta Inail Inps 573 del 26 gennaio 2012.

Circolare Ministero del lavoro 619 del 16/01/2012
Nota Inail 573 del 26/01/2012

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